Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge regionale Basilicata n. 26 del 18 agosto 2014, recante «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016», pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 18 agosto 2014, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre 2014. Con la legge regionale n. 26 del 18 agosto 2014 indicata in epigrafe, che consta di settantaquattro articoli, la Regione Basilicata ha emanato le disposizioni in tema di «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016». In particolare, l'articolo 42, recante le «Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti», prevede, al comma 4, che «Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmato e' possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trattamento parziale degli stessi», e, al successivo comma 5, stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non oltre il 31 luglio 2015». Il successivo articolo 51, comma 4, che contiene le «Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31», prevede che, dopo il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, sia inserito il seguente comma: «9-bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabili alle Regioni, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare gia' in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma possono essere conferite nei limiti delle disponibilita' delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale». E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'articolo 42, commi 4 e 5, della legge regione Basilicata n. 26/2014 viola l'articolo 117, comma 2, lett. s) e l'articolo 117, comma 1, della Costituzione. La disciplina contenuta nell'articolo 42, commi 4 e 5, della legge regione Basilicata n. 26/2014 citata procrastina alla data al 31 dicembre 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consente il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani che hanno subito un trattamento parziale, senza specificare in cosa debba consistere tale trattamento, in contrasto con il disposto degli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che dispone la «Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti». Il citato articolo 7 vieta, infatti, espressamente il conferimento in discarica dei rifiuti non trattati, eccetto quelli per i quali sia dimostrato che il trattamento non e' necessario (1) ; e il successivo articolo 17, al comma 1, (2) prevede che le discariche gia' autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono autorizzate sino al 31 dicembre 2008, termine cosi' prorogato dall'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Va sottolineato che la materia riguardante la gestione dei rifiuti rientra, per consolidata giurisprudenza costituzionale, nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione (sentenze n. 96/2003; n. 62/2005; n. 161/2005; n. 284/2006; n. 380/2007; n. 62/2008; n. 10/2009 e n. 249/2009; n. 54/2012; n. 285/13). Va osservato, inoltre, delineando il quadro normativo di riferimento, che costituisce elemento ineludibile ai fini dell'adozione della normativa regionale, che in materia sono intervenuti sia il legislatore comunitario con la direttiva CEE n. 1999/31/CE citata, sia la Corte di Giustizia, individuando i principi generali, soprattutto per quanto concerne le discariche, (da ultimo con la sentenza resa in data 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13). Si tratta, pertanto, di principi generali che non possono essere derogati dalla Regione in considerazione del vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dall'articolo 117, comma 1, Cost. Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'articolo 42, commi 4 e 5, della norma in esame viola sia l'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, con riferimento alla potesta' legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»; sia l'articolo 117, comma 1, della Costituzione in materia di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 2. L'articolo 51, comma 4, della legge regione Basilicata n. 26/2014 viola l'articolo 97 e l'articolo 117, comma 2, lett. l), della Costituzione. L'articolo 51, comma 4, che, come gia' detto supra, inserisce il comma 9-bis all'art. 2 della legge regionale Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 citata, prevede la possibilita' di attribuire, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti Locali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive. La disposizione de qua prevede, inoltre, che, al dipendente incaricato spetti, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare gia' in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Va sottolineato che la predetta disposizione non consente di ricondurre l'attribuzione delle funzioni in questione ne' all'istituto della reggenza, ne' a quello dell'assegnazione di mansioni superiori. Difatti il conferimento delle mansioni superiori non potrebbe essere disposto nei casi in cui queste comportino il passaggio dal livello del comparto a quello della dirigenza; mentre, ove si trattasse di reggenza (come dovrebbe essere), il reggente non dovrebbe avere diritto all'incremento della retribuzione, come prevede espressamente, invece, la norma di cui trattasi. «La disposizione in esame, dunque, viola la normativa vigente in materia di pubblico impiego, l'articolo 97 della Costituzione e l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i contratti collettivi che rientrano nei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile. La qualificazione della fattispecie in esame come rientrante nella materia dell'ordinamento civile e' consolidata nella giurisprudenza costituzionale, attestata sulla linea, dominante, secondo la quale tutte le regole in materia di rapporto di lavoro attengono all'area dell'ordinamento civile e sono, quindi, per cio' solamente, di competenza statale. Nel quadro della giurisprudenza costituzionale cosi' sostanzialmente coeso, va, infine, ricordato che, con la recente sentenza n. 17 del 31 gennaio 2014, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di analoga disposizione regionale (l'articolo 2 della legge regionale Abruzzo 28 dicembre 2011 n. 71). (1) 7. Rifiuti ammessi in discarica. - 1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. 2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente. 3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5. 4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente. 5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. (2) 17. Disposizioni transitorie e finali. - 1. Le discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.