Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  Generale   dello   Stato   c.f.
80224030587, fax 06/96514000 e PEC  roma@mailcert.avvocaturastato.it,
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi  n.
12; 
    Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della  Giunta  Regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale degli articoli 42, commi 4 e 5,  e  51,
comma 4, della legge regionale Basilicata n. 26 del 18  agosto  2014,
recante «Assestamento del  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio
finanziario 2014 e del bilancio  pluriennale  2014/2016»,  pubblicata
nel B.U.R. n. 32 del 18 agosto 2014, giusta  delibera  del  Consiglio
dei ministri in data 15 ottobre 2014. 
    Con la legge regionale n. 26  del  18  agosto  2014  indicata  in
epigrafe,  che  consta  di  settantaquattro  articoli,   la   Regione
Basilicata ha emanato le disposizioni in tema  di  «Assestamento  del
bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2014  e  del
bilancio pluriennale 2014/2016». 
    In particolare, l'articolo 42, recante le «Misure di salvaguardia
ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti», prevede, al
comma 4, che «Nelle more della realizzazione, adeguamento  e/o  messa
in  esercizio  dell'impiantistica  di  trattamento   programmato   e'
possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i
rifiuti solidi urbani non  pericolosi,  previo  trattamento  parziale
degli  stessi»,  e,  al  successivo  comma  5,  stabilisce  che   «Le
disposizioni di cui al  presente  articolo  restano  in  vigore  fino
all'approvazione del nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non
oltre il 31 luglio 2015». 
    Il successivo articolo 51, comma 4, che  contiene  le  «Modifiche
alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31», prevede  che,  dopo  il
comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31,
sia inserito il seguente comma: «9-bis. Previa rideterminazione delle
dotazioni organiche, in coerenza con i  vigenti  vincoli  di  finanza
pubblica applicabili alle Regioni, nelle more  dell'espletamento  dei
concorsi  pubblici  per  l'accesso  alla  qualifica  dirigenziale   e
comunque per non oltre due anni, in assenza di  figure  dirigenziali,
previo espletamento 
    di apposite procedure selettive,  possono  essere  attribuite  le
funzioni dirigenziali a dipendenti a  tempo  indeterminato  di  ruolo
dell'amministrazione  regionale  appartenenti   alla   categoria   D3
giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei  requisiti
per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al  dipendente  incaricato
spetta,  per  la  durata   dell'attribuzione   delle   funzioni,   il
trattamento tabellare gia' in godimento e il  trattamento  accessorio
del personale  con  qualifica  dirigenziale.  Le  attribuzioni  delle
funzioni di cui al primo periodo del presente  comma  possono  essere
conferite nei  limiti  delle  disponibilita'  delle  risorse  per  il
trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale». 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Basilicata abbia  ecceduto  dalla  propria  competenza  in
violazione  della  normativa  costituzionale,  come  si  confida   di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. L'articolo 42, commi 4 e 5,  della  legge  regione  Basilicata  n.
26/2014 viola l'articolo 117, comma 2, lett.  s)  e  l'articolo  117,
comma 1, della Costituzione. 
    La disciplina contenuta nell'articolo 42,  commi  4  e  5,  della
legge regione Basilicata n. 26/2014 citata procrastina alla  data  al
31 dicembre 2015 l'entrata in vigore  dell'obbligo  di  collocare  in
discarica esclusivamente rifiuti trattati e consente il conferimento,
sino a tale data, di rifiuti urbani che hanno subito  un  trattamento
parziale,  senza  specificare   in   cosa   debba   consistere   tale
trattamento, in contrasto con il disposto degli articoli 7 e  17  del
decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  che   dispone   la
«Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di
rifiuti». 
    Il  citato  articolo   7   vieta,   infatti,   espressamente   il
conferimento in discarica dei rifiuti non  trattati,  eccetto  quelli
per i quali sia dimostrato che il trattamento non e' necessario (1) ;
e il  successivo  articolo  17,  al  comma  1,  (2)  prevede  che  le
discariche gia' autorizzate possono continuare a ricevere  i  rifiuti
per cui sono autorizzate sino al  31  dicembre  2008,  termine  cosi'
prorogato dall'articolo 1, comma 184, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296. 
    Va sottolineato  che  la  materia  riguardante  la  gestione  dei
rifiuti rientra, per consolidata giurisprudenza costituzionale, nella
potesta' esclusiva  statale  per  i  profili  attinenti  alla  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,
lettera s), della Costituzione (sentenze n. 96/2003; n.  62/2005;  n.
161/2005; n. 284/2006; n. 380/2007;  n.  62/2008;  n.  10/2009  e  n.
249/2009; n. 54/2012; n. 285/13). 
    Va  osservato,  inoltre,  delineando  il  quadro   normativo   di
riferimento,   che   costituisce   elemento   ineludibile   ai   fini
dell'adozione  della  normativa  regionale,  che  in   materia   sono
intervenuti sia il legislatore comunitario con la  direttiva  CEE  n.
1999/31/CE citata, sia la Corte di Giustizia, individuando i principi
generali, soprattutto per quanto concerne le discariche,  (da  ultimo
con la sentenza resa in data 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13). 
    Si tratta, pertanto, di principi generali che non possono  essere
derogati dalla Regione in considerazione del vincolo del rispetto del
diritto comunitario derivante dall'articolo 117, comma 1, Cost. 
    Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'articolo 42, commi 4 e  5,
della norma in esame viola sia l'articolo 117, comma 2,  lettera  s),
della  Costituzione,  con  riferimento  alla   potesta'   legislativa
esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»; sia
l'articolo 117, comma 1, della Costituzione  in  materia  di  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario. 
2. L'articolo 51, comma 4, della legge regione Basilicata n.  26/2014
viola l'articolo 97 e  l'articolo  117,  comma  2,  lett.  l),  della
Costituzione. 
    L'articolo 51, comma 4, che, come gia' detto supra, inserisce  il
comma 9-bis all'art. 2 della legge regionale  Basilicata  25  ottobre
2010, n. 31 citata, prevede la possibilita' di attribuire, nelle more
dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla  qualifica
dirigenziale e,  comunque,  per  non  oltre  due  anni,  le  funzioni
dirigenziali  a   dipendenti   a   tempo   indeterminato   di   ruolo
dell'amministrazione  regionale  appartenenti   alla   categoria   D3
giuridico del comparto Regioni-Enti Locali in possesso dei  requisiti
per l'accesso alla qualifica  dirigenziale,  previo  espletamento  di
apposite procedure selettive. 
    La disposizione de  qua  prevede,  inoltre,  che,  al  dipendente
incaricato spetti, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il
trattamento tabellare gia' in godimento e il  trattamento  accessorio
del personale con qualifica dirigenziale. 
    Va sottolineato che la  predetta  disposizione  non  consente  di
ricondurre   l'attribuzione   delle   funzioni   in   questione   ne'
all'istituto  della  reggenza,  ne'  a  quello  dell'assegnazione  di
mansioni superiori. Difatti il conferimento delle mansioni  superiori
non potrebbe essere disposto nei casi in  cui  queste  comportino  il
passaggio dal livello del comparto a quello della dirigenza;  mentre,
ove si trattasse di reggenza (come dovrebbe essere), il reggente  non
dovrebbe  avere  diritto  all'incremento  della  retribuzione,   come
prevede espressamente, invece, la norma di cui trattasi. 
    «La disposizione in esame, dunque, viola la normativa vigente  in
materia di pubblico  impiego,  l'articolo  97  della  Costituzione  e
l'articolo 117, secondo comma, lettera l),  della  Costituzione,  che
riserva  alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'ordinamento  civile  e,  quindi,  i  contratti  collettivi   che
rientrano nei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.
La qualificazione della fattispecie in esame  come  rientrante  nella
materia dell'ordinamento civile e' consolidata  nella  giurisprudenza
costituzionale, attestata sulla linea, dominante,  secondo  la  quale
tutte le regole in materia di rapporto di lavoro  attengono  all'area
dell'ordinamento civile  e  sono,  quindi,  per  cio'  solamente,  di
competenza statale. 
    Nel   quadro   della    giurisprudenza    costituzionale    cosi'
sostanzialmente coeso, va, infine,  ricordato  che,  con  la  recente
sentenza  n.  17  del  31   gennaio   2014,   e'   stata   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale  di  analoga  disposizione  regionale
(l'articolo 2 della legge regionale Abruzzo 28 dicembre 2011 n. 71). 

(1) 7. Rifiuti ammessi in discarica. - 1. I  rifiuti  possono  essere
    collocati in discarica solo dopo trattamento.  Tale  disposizione
    non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento  non  sia
    tecnicamente fattibile; b) ai  rifiuti  il  cui  trattamento  non
    contribuisce   al   raggiungimento   delle   finalita'   di   cui
    all'articolo 1, riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per
    la salute umana e l'ambiente, e  non  risulta  indispensabile  ai
    fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.  2.
    Nelle  discariche  per  rifiuti  inerti  possono  essere  ammessi
    esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano  i  criteri  della
    normativa  vigente.  3.  Nelle  discariche  per  i  rifiuti   non
    pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti: a)  rifiuti
    urbani; b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine  che
    soddisfano i criteri di ammissione  dei  rifiuti  previsti  dalla
    normativa vigente; c) rifiuti pericolosi stabili e  non  reattivi
    che soddisfano i criteri di ammissione previsti  dal  decreto  di
    cui al comma  5.  4.  Nelle  discariche  per  rifiuti  pericolosi
    possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che  soddisfano  i
    criteri  fissati  dalla  normativa  vigente.  5.  I  criteri   di
    ammissione in discarica sono definiti con  decreto  del  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio, di  concerto  con  i
    Ministri delle attivita' produttive e della  salute,  sentita  la
    Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e
    le province autonome. 

(2) 17. Disposizioni transitorie e finali. - 1.  Le  discariche  gia'
    autorizzate alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
    possono continuare a  ricevere,  fino  al  31  dicembre  2006,  i
    rifiuti per cui sono state autorizzate.